DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N.
81
Testo coordinato con il Decreto
Legislativo 3 agosto 2009, n.
106
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Testo integrato con:
• Legge del 2 agosto
2008, n. 129 (conversione del D.L.
97/2008) • Legge del 6 agosto
2008, n. 133 (conversione del D.L.
112/2008) • Legge del 27
febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L.
207/2008) • Legge del 7 luglio
2009, n. 88
TITOLO I - PRINCIPI
COMUNI
.....OMISSIS....
CAPO III GESTIONE
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
Sezione I MISURE
DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15.
(Misure generali di
tutela)
1. Le misure
generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
sono:
a) la valutazione di
tutti i rischi per la salute e sicurezza; b)
la programmazione della prevenzione, mirata ad
un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del
lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove
ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico; d) il rispetto dei
principi ergonomici nell’organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti
sulla salute del lavoro monotono e di quello
ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla
fonte; f) la sostituzione di ciò che é
pericoloso con ciò che non lo é, o é meno
pericoloso; g) la limitazione al minimo del
numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
h) utilizzo limitato
degli agenti chimici, fisici e biologici sui
luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure
di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale; l) il controllo
sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento
del lavoratore dall’esposizione al rischio per
motivi sanitari inerenti la sua persona e
l’adibizione, ove possibile, ad altra
mansione; n) l’informazione e formazione
adeguate per i lavoratori; o) l’informazione
e formazione adeguate per dirigenti e i
preposti; p) l’informazione e formazione
adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza; q) l’istruzioni adeguate ai
lavoratori; r) la partecipazione e
consultazione dei lavoratori;
la partecipazione e
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
t) la programmazione
delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici
di condotta e di buone prassi; u) le misure
di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato; v) l’uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza; z)
la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
- Le misure relative
alla sicurezza, all’igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i
lavoratori.
.....OMISSIS.....
TITOLO II LUOGHI DI
LAVORO
CAPO I DISPOSIZIONI
GENERALI
.....OMISSIS.....
Art.
64. (Obblighi del datore
di lavoro)
1. Il datore di
lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di
lavoro siano conformi ai requisiti di cui
all’articolo 63, commi 1, 2 e
3;
b) le vie di
circolazione interne o all’aperto che conducono
a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di
emergenza siano sgombre allo scopo di
consentirne l’utilizzazione in ogni
evenienza;
c) i luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni
igieniche adeguate;
- gli impianti e
i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all’eliminazione dei
pericoli,
vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro
funzionamento.
.....OMISSIS.....
Art.
71. (Obblighi del datore
di lavoro)
1. Il datore di
lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui
all’articolo precedente, idonee ai fini della
salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono
essere utilizzate conformemente alle
disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie.
2. All’atto della
scelta delle attrezzature di lavoro,il datore di
lavoro prende in
considerazione:
a) le
condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi
presenti nell’ambiente di
lavoro;
c) i rischi
derivanti dall’impiego delle attrezzature
stesse;
d) i rischi
derivanti da interferenze con le altre
attrezzature già in uso.
3. Il datore di
lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e
per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta
adeguate misure tecniche ed organizzative, tra
le quali quelle dell’allegato
VI.
4. Il datore di
lavoro prende le misure necessarie
affinché:
a) le
attrezzature di lavoro siano:
1)
installate ed
utilizzate in conformità alle istruzioni
d’uso;
2) oggetto
di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d’uso e
libretto di manutenzione;
3) assoggettate
alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in
relazione alle prescrizioni di cui all’articolo
18, comma 1, lettera z);
b) siano
curati la tenuta e l’aggiornamento del registro
di controllo delle attrezzature di lavoro per
cui lo stesso é previsto.
5. Le modifiche
apportate alle macchine quali definite
all’articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per
migliorarne le condizioni di sicurezza in
rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del
comma 4, lettera a), numero 3), non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non
comportino modifiche delle modalità di utilizzo
e delle prestazioni previste dal
costruttore.
6. Il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché il
posto di lavoro e la posizione dei lavoratori
durante l’uso delle attrezzature presentino
requisiti di sicurezza e rispondano ai principi
dell’ergonomia.
7. Qualora le
attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro prende le misure necessarie
affinché: a)
l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato
ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una informazione, formazione ed
addestramento adeguati; b)
in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere
detti compiti.
8. Fermo restando
quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro,
secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti
norme tecniche o dalle buone prassi o da linee
guida, provvede affinché: a) le attrezzature
di lavoro la cui sicurezza dipende dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a
un controllo iniziale (dopo l’installazione e
prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo
cantiere o in una nuova località di impianto, al
fine di assicurarne l’installazione corretta e
il buon funzionamento; b)
le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare
origine a situazioni pericolose siano
sottoposte:
1) ad
interventi di controllo periodici, secondo
frequenze stabilite in base alle indicazioni
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di
buona tecnica, o in assenza di queste ultime,
desumibili dai codici di buona
prassi;
2) ad
interventi di controllo straordinari al fine di
garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi
eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle
attrezzature di lavoro, quali riparazioni,
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o
periodi prolungati di
inattività;
c) gli interventi di
controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti
ad assicurare il buono stato di conservazione e
l’efficienza a fini di sicurezza delle
attrezzature di lavoro e devono essere
effettuati da persona
competente.
9. I risultati dei
controlli di cui al comma 8 devono essere
riportati per iscritto e, almeno quelli relativi
agli ultimi tre anni, devono essere conservati e
tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
10. Qualora le
attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano
usate al di fuori della sede dell’unità
produttiva 60 devono essere accompagnate da un
documento attestante l’esecuzione dell’ultimo
controllo con esito positivo. 11. Oltre a
quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate
in
allegato VII a
verifiche periodiche volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di
efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato. La
prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL
che vi provvede nel termine di sessanta giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di
soggetti pubblici o privati abilitati con le
modalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al
precedente periodo, che vi provvedono nel
termine di trenta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro
può avvalersi di soggetti pubblici o privati
abilitati, con le modalità di cui al comma
13.
12. Per
l’effettuazione delle verifiche di cui al comma
11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati
abilitati. I soggetti privati abilitati
acquistano la qualifica di incaricati di
pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della
funzione.
13. Le modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all’allegato VII, nonché i criteri per
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
di cui al comma precedente sono stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
14. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano e sentita la Commissione consultiva di
cui all’articolo 6, vengono apportate le
modifiche all’allegato VII relativamente
all’elenco delle attrezzature di lavoro da
sottoporre alle verifiche di cui al comma
11.
TITOLO XI PROTEZIONE
DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 287.
(Campo di
applicazione)
Il presente titolo
prescrive le misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che
possono essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive come definite all’articolo
288.
Il presente titolo
si applica anche nei lavori in sotterraneo ove é
presente un’area con atmosfere esplosive, oppure
é prevedibile, sulla base di indagini
geologiche, che tale area si possa formare
nell’ambiente.
Il presente titolo
non si applica:
- alle aree utilizzate
direttamente per le cure mediche dei pazienti,
nel corso di esse;
- all’uso di
apparecchi a gas di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
661;
c) alla produzione,
alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed
al trasporto di esplosivi o di sostanze
chimicamente instabili;
d) alle
industrie estrattive a cui si applica il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n.
624;
- all’impiego di
mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale e aereo per i quali si applicano le
pertinenti disposizioni di accordi
internazionali tra i quali il Regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno
(ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie
navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per
l’Aviazione civile internazionale (ICAO),
l’Organizzazione marittima internazionale (IMO),
nonché la normativa comunitaria che incorpora i
predetti accordi. Il presente titolo si applica
invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
Art. 288. (Definizioni)
- Ai fini del presente
titolo, si intende per: atmosfera esplosiva una
miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche,
di sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri in cui,
dopo accensione, la combustione si propaga
nell’insieme della miscela
incombusta.
1-bis Per condizioni
atmosferiche si intendono condizioni nelle quali
la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è
approssimativamente del 21 per cento e che
includono variazioni di pressione e temperatura
al di sopra e al di sotto dei livelli di
riferimento, denominate condizioni atmosferiche
normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura
pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un
effetto trascurabile sulle proprietà esplosive
della sostanza infiammabile o
combustibile.
CAPO II OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO
Art. 289.
(Prevenzione e
protezione contro le esplosioni)
1. Ai fini della
prevenzione e della protezione contro le
esplosioni, sulla base della valutazione dei
rischi e dei principi generali di tutela di cui
all’articolo 15, il datore di lavoro adotta le
misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura dell’attività; in particolare il datore
di lavoro previene la formazione di atmosfere
esplosive.
2. Se la natura
dell’attività non consente di prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di
lavoro deve:
a) evitare
l’accensione di atmosfere
esplosive;
b) attenuare
gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in
modo da garantire la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
- Se necessario,le
misure di cui ai commi 1e 2 sono combinate e
integrate con altre contro la propagazione delle
esplosioni e sono riesaminate periodicamente e,
in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino
cambiamenti rilevanti.
Art. 290
(Valutazione dei
rischi di esplosione)
1. Nell’assolvere
gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma
1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici
derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto
almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità
e durata della presenza di atmosfere
esplosive;
b) probabilità
che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive
ed efficaci;
c)
caratteristiche dell’impianto, sostanze
utilizzate, processi e loro possibili
interazioni;
d) entità
degli effetti prevedibili.
2. I rischi di
esplosione sono valutati
complessivamente.
3. Nella valutazione
dei rischi di esplosione vanno presi in
considerazione i luoghi che sono o possono
essere in collegamento, tramite aperture, con
quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
Art. 291. (Obblighi
generali)
1. Al fine di
salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e secondo i principi fondamentali
della valutazione dei rischi e quelli di cui
all’articolo 289, il datore di lavoro prende i
provvedimenti necessari affinché:
a) dove
possono svilupparsi atmosfere esplosive in
quantità tale da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri,
gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo
da permettere di svolgere il lavoro in
condizioni di sicurezza;
- negli ambienti di
lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive in quantità tale da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori, sia garantito un adeguato controllo
durante la presenza dei lavoratori, in funzione
della valutazione del rischio, mediante
l’utilizzo di mezzi tecnici
adeguati.
Art. 292. (Coordinamento)
1. Ferma restando quanto
previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei
e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro
operino lavoratori di più imprese, ciascun
datore di lavoro é responsabile per le questioni
soggette al suo
controllo.
2. Fermo restando la
responsabilità individuale di ciascun datore di
lavoro e quanto previsto dall’articolo 26, il
datore di lavoro che é responsabile del luogo di
lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure
riguardanti la salute e la sicurezza dei
lavoratori e specifica nel documento sulla
protezione contro le esplosioni, di cui
all’articolo 294, l’obiettivo, le misure e le
modalità di attuazione di detto
coordinamento.
Art. 293. (Aree
in cui possono formarsi atmosfere
esplosive)
1. Il datore di
lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato
XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
2. Il datore di
lavoro assicura che per le aree di cui al comma
1 siano applicate le prescrizioni minime di cui
all’allegato L.
3. Se necessario, le
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
in quantità tali da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori sono
segnalate nei punti di accesso a norma
dell’allegato LI e
provviste di allarmi ottico/acustici che
segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto,
sia durante il normale ciclo sia
nell’eventualità di un’emergenza in
atto.
Art. 294. (Documento
sulla protezione contro le
esplosioni)
1. Nell’assolvere
gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il
datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere
aggiornato un documento, denominato: documento
sulla protezione contro le
esplosioni.
2. Il documento di
cui al comma 1, in particolare, deve
precisare:
a) che i rischi di
esplosione sono stati individuati e
valutati; b) che saranno prese misure
adeguate per raggiungere gli obiettivi del
presente titolo;
c) quali sono i
luoghi che sono stati classificati nelle zone di
cui all’allegato XLIX;
d) quali sono i
luoghi in cui si applicano le prescrizioni
minime di cui all’allegato L;
e) che i luoghi e le
attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi
di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto
la sicurezza;
f) che, ai sensi del
titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti
per l’impiego sicuro di attrezzature di
lavoro.
3. Il documento di
cui al comma 1 deve essere compilato prima
dell’inizio del lavoro ed essere riveduto
qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o
l’organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni
rilevanti.
4. Il documento di
cui al comma 1 é parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all’articolo
17, comma 1.
Art.
294-bis. (Informazione
e formazione dei lavoratori)
1. Nell’ambito degli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore
di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti
al rischio di esplosione e i loro rappresentanti
vengano informati e formati in relazione al
risultato della valutazione dei rischi, con
particolare riguardo:
a) alle misure
adottate in applicazione del presente
titolo;
b) alla
classificazione delle zone;
c) alle
modalità operative necessarie a minimizzare la
presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi
connessi alla presenza di sistemi di protezione
dell’impianto;
e) ai rischi
connessi alla manipolazione ed al travaso di
liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al
significato della segnaletica di sicurezza e
degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali
rischi connessi alla presenza di sistemi di
prevenzione delle atmosfere esplosive, con
particolare riferimento
all’asfissia;
h) all’uso corretto
di adeguati dispositivi di protezione
individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni all’uso.
Art. 295.
(Termini per
l’adeguamento)
1. Le attrezzature
da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, già utilizzate o a
disposizione dell’impresa o dello stabilimento
per la prima volta prima del 30 giugno 2003,
devono soddisfare, a decorrere da tale data, i
requisiti minimi di cui all’allegato L, parte A,
fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2. Le attrezzature
da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, che sono a disposizione
dell’impresa o dello stabilimento per la prima
volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare
i requisiti minimi di cui all’allegato L, parti
A e B.
3. I luoghi di
lavoro che comprendono aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare
le prescrizioni minime stabilite dal presente
titolo.
Art. 296. (Verifiche)
- Il datore di lavoro
provvede affinché le installazioni elettriche
nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21
ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte
alle verifiche di cui ai capi III e IV del
decreto del Presidente della Repubblica 22
ottobre 2001, n.462.
Capo III
Sanzioni
Art. 297.
(Sanzioni a carico
dei datori di lavoro e dei dirigenti)
1. Il datore di
lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 290.
2. Il datore di
lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione degli articoli 289,
comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2,
294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e
296. . |